STATUTO DEL CONSORZIO OPERATORI TURISTICI

 

Art. 1 Denominazione

E’ costituito tra gli operatori economici con attività collegate al settore del turismo, del comprensorio della Valle d’Itria (Martina Franca), della Litoranea Orientale (manduria), della litoranea Occidentale (Castellaneta), e della città di Taranto  un Consorzio denominato “Terra Maris”. Il Consorzio non ha scopo di lucro e intende avvalersi di tutte  le agevolazioni fiscali e  dei contributi previsti dalle leggi in materia ed in particolare della legge 21 maggio 1981 n. 240 e successive modificazioni.

Sono ammessi a partecipare persone fisiche e giuridiche che siano operatori economici, Associazioni e Fondazioni, Amministrazioni locali ed Enti Pubblici Economici e/o Non Economici. Il consorziato che trasforma la propria attività in altra forma giuridica ha diritto di rimanere Socio del Consorzio.

 

Art. 2 Sede

Il Consorzio ha sede in Taranto Viale Magna Grecia 119. Possono essere costituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze  in Italia o all’Estero.

 

Art. 3 Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2010 con possibilità di proroga che , prima della scadenza, potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Consorziati. E’ fatta salva la possibilità di recesso dei soci non consorziati.

 

Art. 4 Oggetto

Il Consorzi non ha scopo di lucro e si propone di sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive dei singoli consorziati i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di:

-          promuovere e gestire iniziative dirette a potenziare la domanda turistica ed i servizi a favore dei turisti;

-          Svolgere azioni pubblicitarie a favore delle imprese consorziate, predisporre e distribuire cataloghi collettivi diffondere notizie relative ai loro prodotti e servizi;

-          Organizzare la partecipazione collettiva a mostre e fiere, fornendo ogni assistenza necessaria;

-          Organizzare fiere e mostre;

-          Effettuare ricerche e studi di mercato;

-          Predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e  qualificare i prodotti ed i servizi delle imprese consorziate;

-          Organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale tra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza;

-          Prestare assistenza e consulenza tecnica, legale ed amministrativa, promuovere convegni di studi tra i soci;

-          Organizzare corsi di formazione e di perfezionamento;

-          Assumere e gestire personale in conto proprio e/o per conto di consorziati e/o di terzi;

-          Provvedere all’approvvigionamento delle materie prime convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente gli ordini di acquisto, per una maggiore tutela degli interessi economici dei consorziati, riducendo in tal modo il costo dei beni e  dei servizi relativi anche mediante il perseguimento dell’ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti;

-          Creare e gestire attività sportive ricreative, alberghi, bar,  ristoranti ed ogni altra attività inerente il settore del turismo;

-          Creare e gestire Centri Congressi;

-          Svolgere attività dirette alla salvaguardia dell’ambiente, dei monumenti e delle attività socio-economico-culturali;

-          Organizzare visite guidate ed escursioni;

-          Rappresentare i consorziati presso lo Stato, gli Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria;

-          Svolgere qualsiasi altra attività connessa all’industria turistica;

-          Prestare assistenza e garanzie al fine di favorire l’accesso al credito da parte dei consorziati;

-          Svolgere attività commerciali quali – a titolo esemplificativo e non limitativo- vendita di souvenirs, cartoline turistiche, ecc..

Il Consorzio può altresì concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compreso il contrarre prestiti con istituti di credito.

E’ vietato al Consorzio di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi dei consorziati ed alla di loro autonomia contrattuale.

 

Art. 5 Impegni del Consorziato

I consorziati si impegnano:

-          a compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell’oggetto del Consorzio e per tale scopo a darsi reciprocamente la massima assistenza;

-          ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e, comunque, nei limiti degli obblighi contrattuali assunti;

-          a considerare come strettamente confidenziali tutti i segreti commerciali e tecnici degli altri membri;

-          a comunicare la partecipazione singolarmente o con altre imprese o consorzi a trattative, gare, licitazioni ed appalti pubblici e privati ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente;

-          ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio ritenesse opportuno effettuare per l’accertamento dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

-          a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell’interesse dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;

-          ad osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio.

 

Art. 6 Soggetti Consorziati

Le persone fisiche e giuridiche che aspirano a far parte del consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal legale rappresentante, specificando ed allegando:

a)       la denominazione e la ragione sociale;

b)       dichiarazione dei responsabilità sulla eventuale adesione ad altri consorzi aventi uguale o affine oggetto sociale;

c)       tutti gli altri documenti che il Consiglio di Amministrazione si riserva di chiedere in aggiunta ai precedenti.

 

Art. 7 Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito da un contributo iniziale di Lire 500 000 (cinquecentomila), per ogni consorziato, quale quota di adesione, da versare entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda, da contributi mensili od annuali, da quote percentuali sulle eventuali somme incassate dai consorziati per lavori eseguiti tramite il Consorzio e da contributi, liberalità e donazioni da parte di privati ed Enti Pubblici.

Gli importi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri generali stabiliti dalla Assemblea dei consorziati.

Ai sensi dell’art. 2615 C.C. il Fondo Consortile è destinato a garantire le spese assunte dal Consorzio e gli impegni presi a nome del Consorzio e dei singoli consorziati.

E’ esclusa la responsabilità patrimoniale dei singoli amministratori salvo i casi in cui gli amministratori esorbitino dal mandato loro conferito.

Per nessun motivo la quota consortile può essere liquidata a favore del singolo aderente fino a quando il consorzio resta in vita.

Potrà essere  causa di esclusione del socio dal Consorzio il mancato versamento dei contributi nella misura dallo stesso dovuta entro 90 giorni dalla data della richiesta che dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata anche a mano con firma ricevuta.

 

Art. 8 inadempimenti del Consorziato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente apresentare per iscritto le proprie giustificazioni demandando ogni decisione al Collegio dei Probiviri.

 

Art. 9 Recesso

Il consorziato può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Consiglio di Ammnistrazione.

E’ impedito il diritto di recesso al socio impegnato nello svolgimento di un lavoro assunto dal Consorzio. In questa ipotesi dovranno trascorrere novanta giorni dal compimento del lavoro prima che il consorziato possa manifestare la propria volontà di recedere dal Consorzio.

I soci recedenti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio nel loro interesse fino alla data dalla quale hanno cessato di farne parte e per tutte le spese sostenute o impegnate dal Consorzio, eventualmente ancora da ripartire a tale data.

 

Art. 10 Esclusione

L’Esclusione di un socio viene decisa dall’Assemblea dei Soci con una maggioranza pari ai due terzi del numero dei soci partecipanti al Consorzio.

I soci falliti sono esclusi di diritto.

 

Art. 11 Trasferimento d’Azienda

In caso di trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto tra vivi, l’ingresso del nuovo titolare nel Consorzio è subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 12 Ufficio

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 4 avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine e attuata sotto forma di “Ufficio”. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmentequelle aventi per oggetto gli acquisti, saranno svolte dal Consorzio sia  in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o alcuni associati secondo che all’operazione siano interssati uno o più associati e a seguito  di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all’ufficio.

Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall’art. 2615 del Codice Civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di respomsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa e alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamanto Interno, circa l’adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

 

Art. 13 Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a)       l’Assemblea Generale dei Consorziati;

b)       l’Assemblea di Area dei consorziati;

c)       il Consiglio di Amministrazione;

d)       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e)       Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 14 Assemblea Generale dei Consorziati

L’Assemblea Generale dei Consorziati è costituita dai legali rappresentanti o dai delegati delle aziende o Enti consorziati iscritte da almeno un mese nel libro dei soci.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prse in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i consorziati.

Essa elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne dispone la revoca del mandato, emana le direttive per il funzionamento del Consorzio e per l’attuazione degli scopi consortili, discute ed approva il bilancio d’esercizio, autorizza il Consiglio di Amministrazione ad assumere personale dipendente, elegge i membri del Collegio dei Probiviri, delibera su ogni altro argomento riservatole dalla legge.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

 

Art. 15  Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio consortile.

Può essere convocata nel corso dell’esercizio ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o a termini di legge o di statuto  e quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di consorziati non inferiore ad un quinto degli aventi diritto di voto.

In tutti i casi l’Assemblea deve essere convocata senza indugio  e comunque entro quindici giorni da quando ne sia pervenuta richiesta.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per la trattazione delle materie di sua competenza a norma dell’art. 2365 del Codice Civile.

La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano con firma ricevuta, o lettera fac-simile e l’invito dovrà contenere l’ordine del luogo, del giorno e l’indicazione della data  e dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva.

L’avviso di convocazione deve essere spedito 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione è valida qualora l’avviso à stato inoltrato almeno 24 ore prima.

L’Assemblea è validamente costituita, anche senza convocazione, qualora siano presenti tutti i consorziati.

 

Art. 16 Validità

L’Assemblea elegge ogni volta il Presidente il quale nomina il Segretario.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Per la regolare costituzione dell’Assemblea Ordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.

L’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

Le votazioni sono fatte nelle forme deliberate dalla assemblea stessa salvo lo scrutinio segreto obbligatorio per le elezioni di cariche.

Le deliberazioni saranno raccolte in verbali e trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e messi a disposizione dei consorziati per visione.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente  a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati con diritto di voto e,  in seconda  convocazione, la metà.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

 

 

Art. 17 L’Assemblea di Area

In ordine alle diverse esigenze territoriali, l’Assemblea del Consorzio può individuare aree turisticamente omogenee della provincia. Per ogni area omogenea  verrà istituita un’Assemblea Sezionale cui parteciperanno i soci con insediamento turistico nell’Area individuata. All’Assemblea Sezionale devono partecipare: i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci.

All’Assemblea di Area vengono delegate le seguenti funzioni:

-    discutere e deliberare sugli argomenti di specifico interesse adottando i provvedimenti ritenuti necessari a perseguire gli obiettivi consortili;

-    eleggere, per quota  parte, i componenti del Consiglio di Amministrazione;

-    esprimere indicazioni di carattere generale in ordine alla conduzione del Consorzio nella sua interezza.

L’Assemblea di area, tramite i rappresentanti nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere iniziative autonome rispetto a quelle  del Consorzio purché non in antitesi con la politica generale. Pertanto, tali iniziative, prima di essere poste in essere, dovranno ricevere il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità operative di funzionamento dell’organo saranno le stesse dell’Assemblea Generale dei consorziati.

 

Art. 18  Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici membri, anche non consorziati, eletti dalla Assemblea su indicazione delle Assemblee di Area.

Esso elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica un triennio ed i membri sono rieleggibili.

I componenti sono dispensati dal prestare cauzione ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dei compiti affidati.

L’Assemblea dei consorziati può deliberare sulla corresponsione di compensi o gettoni di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni due mesi e le assemblee sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano con firma per ricevuta, o lettera fac-simile, con preavviso di almeno sei giorni, e l’invito dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data e dell’ora stabilita. In caso di urgenza la convocazione è valida qualora l’avviso è staot inoltrato almeno ventiquattro ore prima.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, i consorziati che ne facciano richiesta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente o componente all’uopo designato dalla Assemblea del Consiglio stesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Non è ammessa delega.

Il consigliere che non partecipa a tre assemblee consiliari consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.

Il consigliere che subentra dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

 

Art 19 Poteri del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l agestione del consorzio nei limiti stabiliti dalla Assemblea dei consorziati.

In particolare esso:

-          redige il bilancio;

-          compila il regolamento;

-          decide sull’assunzione e sulla distribuzione dei lavori ai consorziati;

-          conferisce incarichi e procure anche a non soci;

-          convoca l’assemblea generale dei consorziati;

-          nomina il Direttore;

-          compie tuti gli atti non riservati per legge o statuo alla Assemblea Generale dei consorziati.

 

Art. 20 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

La firma e la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti di terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente può nominare avvocati e procuratori per singoli atti o gruppi di atti.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 21 Il Direttore

L’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del consorzio, ma non la rappresentanza, possono essere affidati ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di un Presidente e di due membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci fra i non consorziati, in occasione della prima assemblea.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso ma può essere deliberato dalla Assemblea dei consorziati la corresponsione di gettoni di presenza.

 

Art. 23 Compiti dei Probiviri

Devono essere rimesse ai probiviri da parte del Consiglio di Amministrazione le decisioni riguardanti le vertenze relative all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nello statuto oppure derivanti da deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio sempre aventi rilevanza nei rapporti all’interno del Consorzio stesso.

Gli Amministratori ed i Soci sono tenuti a dare ai Probiviri tutte le informazioni loro richieste.

I Probiviri decidono con tempestività quali amichevoli compositori senza obbligo di sottoporre le loro decisioni alle formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e sono rimesse per iscritto alle parti in contrasto ed al Consorzio entro 20 giorni dalla loro formulazione.

 

Art. 24 Bilancio

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea che deve discuterlo e approvarlo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti. In conformità all’articolo 18, comma 2 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere o sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del Consorzio.

Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione predisporre un bilancio preventivo che individuerà l’attività prevista per l’anno assunto in considerazione degli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci.

 

Art. 25 Disposizioni Generali e Finali

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni.

Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere approvato dall’Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice  Civile ed alle altre disposizioni in materia.

In caso di controversie tra i consorziati è competente il Foro di Taranto o altrimenti concordato tra le parti.