STATUTO DEL CONSORZIO OPERATORI TURISTICI
Art. 1 Denominazione
E’ costituito tra gli operatori economici con
attività collegate al settore del turismo, del comprensorio della Valle d’Itria
(Martina Franca), della Litoranea Orientale (manduria), della litoranea
Occidentale (Castellaneta), e della città di Taranto un Consorzio denominato “Terra Maris”. Il Consorzio non ha scopo
di lucro e intende avvalersi di tutte
le agevolazioni fiscali e dei
contributi previsti dalle leggi in materia ed in particolare della legge 21
maggio 1981 n. 240 e successive modificazioni.
Sono ammessi a partecipare persone fisiche e
giuridiche che siano operatori economici, Associazioni e Fondazioni,
Amministrazioni locali ed Enti Pubblici Economici e/o Non Economici. Il
consorziato che trasforma la propria attività in altra forma giuridica ha
diritto di rimanere Socio del Consorzio.
Art. 2 Sede
Il Consorzio ha sede in Taranto Viale Magna Grecia
119. Possono essere costituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia o all’Estero.
La durata del Consorzio è fissata fino al 31
dicembre 2010 con possibilità di proroga che , prima della scadenza, potrà
essere deliberata dall’Assemblea dei Consorziati. E’ fatta salva la possibilità
di recesso dei soci non consorziati.
Il Consorzi non ha scopo di lucro e si propone di
sviluppare e potenziare le capacità economiche e produttive dei singoli
consorziati i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività
imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.
Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti
leggi in materia, di:
-
promuovere e gestire iniziative dirette a
potenziare la domanda turistica ed i servizi a favore dei turisti;
-
Svolgere azioni pubblicitarie a favore delle imprese
consorziate, predisporre e distribuire cataloghi collettivi diffondere notizie
relative ai loro prodotti e servizi;
-
Organizzare la partecipazione collettiva a mostre e
fiere, fornendo ogni assistenza necessaria;
-
Organizzare fiere e mostre;
-
Effettuare ricerche e studi di mercato;
-
Predisporre la creazione di marchi collettivi di
qualità volti a distinguere e
qualificare i prodotti ed i servizi delle imprese consorziate;
-
Organizzare la raccolta di notizie sulla clientela
e lo scambio di notizie di carattere generale tra i consorziati e dare ad essi
idonea assistenza per ogni esigenza;
-
Prestare assistenza e consulenza tecnica, legale ed
amministrativa, promuovere convegni di studi tra i soci;
-
Organizzare corsi di formazione e di
perfezionamento;
-
Assumere e gestire personale in conto proprio e/o
per conto di consorziati e/o di terzi;
-
Provvedere all’approvvigionamento delle materie
prime convogliando e raccogliendo opportunamente ed organicamente gli ordini di
acquisto, per una maggiore tutela degli interessi economici dei consorziati,
riducendo in tal modo il costo dei beni e
dei servizi relativi anche mediante il perseguimento dell’ottimizzazione
delle politiche degli approvvigionamenti;
-
Creare e gestire attività sportive ricreative,
alberghi, bar, ristoranti ed ogni altra
attività inerente il settore del turismo;
-
Creare e gestire Centri Congressi;
-
Svolgere attività dirette alla salvaguardia
dell’ambiente, dei monumenti e delle attività socio-economico-culturali;
-
Organizzare visite guidate ed escursioni;
-
Rappresentare i consorziati presso lo Stato, gli
Enti Pubblici e le Associazioni di Categoria;
-
Svolgere qualsiasi altra attività connessa
all’industria turistica;
-
Prestare assistenza e garanzie al fine di favorire
l’accesso al credito da parte dei consorziati;
-
Svolgere attività commerciali quali – a titolo
esemplificativo e non limitativo- vendita di souvenirs, cartoline turistiche,
ecc..
Il Consorzio può altresì
concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed
immobiliari necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi
compreso il contrarre prestiti con istituti di credito.
E’ vietato al Consorzio
di svolgere azioni che possano essere comunque pregiudizievoli agli interessi
dei consorziati ed alla di loro autonomia contrattuale.
I consorziati si
impegnano:
-
a compiere tutti gli sforzi necessari per la
realizzazione dell’oggetto del Consorzio e per tale scopo a darsi
reciprocamente la massima assistenza;
-
ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta
regola d’arte e, comunque, nei limiti degli obblighi contrattuali assunti;
-
a considerare come strettamente confidenziali tutti
i segreti commerciali e tecnici degli altri membri;
-
a comunicare la partecipazione singolarmente o con
altre imprese o consorzi a trattative, gare, licitazioni ed appalti pubblici e
privati ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente;
-
ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi
che il Consorzio ritenesse opportuno effettuare per l’accertamento dell’esatto
adempimento delle obbligazioni assunte;
-
a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio
nell’interesse dei consorziati richiedenti, nonché di risarcire il Consorzio
dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
-
ad osservare il contratto, il regolamento interno e
le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio.
Le persone fisiche e giuridiche che aspirano a far
parte del consorzio devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, specificando ed allegando:
a)
la denominazione e la ragione sociale;
b)
dichiarazione dei responsabilità sulla eventuale
adesione ad altri consorzi aventi uguale o affine oggetto sociale;
c)
tutti gli altri documenti che il Consiglio di
Amministrazione si riserva di chiedere in aggiunta ai precedenti.
Il fondo consortile è costituito da un contributo
iniziale di Lire 500 000 (cinquecentomila), per ogni consorziato, quale quota
di adesione, da versare entro 30 giorni dalla data di accettazione della
domanda, da contributi mensili od annuali, da quote percentuali sulle eventuali
somme incassate dai consorziati per lavori eseguiti tramite il Consorzio e da
contributi, liberalità e donazioni da parte di privati ed Enti Pubblici.
Gli importi saranno determinati dal Consiglio di
Amministrazione sulla base di criteri generali stabiliti dalla Assemblea dei
consorziati.
Ai sensi dell’art. 2615 C.C. il Fondo Consortile è
destinato a garantire le spese assunte dal Consorzio e gli impegni presi a nome
del Consorzio e dei singoli consorziati.
E’ esclusa la responsabilità patrimoniale dei
singoli amministratori salvo i casi in cui gli amministratori esorbitino dal
mandato loro conferito.
Per nessun motivo la quota consortile può essere
liquidata a favore del singolo aderente fino a quando il consorzio resta in
vita.
Potrà essere
causa di esclusione del socio dal Consorzio il mancato versamento dei
contributi nella misura dallo stesso dovuta entro 90 giorni dalla data della
richiesta che dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata anche a mano con
firma ricevuta.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto
o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il
consorziato inadempiente apresentare per iscritto le proprie giustificazioni
demandando ogni decisione al Collegio dei Probiviri.
Il consorziato può recedere dal contratto dandone
comunicazione scritta a mezzo di raccomandata al Consiglio di Ammnistrazione.
E’ impedito il diritto di recesso al socio
impegnato nello svolgimento di un lavoro assunto dal Consorzio. In questa
ipotesi dovranno trascorrere novanta giorni dal compimento del lavoro prima che
il consorziato possa manifestare la propria volontà di recedere dal Consorzio.
I soci recedenti o esclusi sono responsabili verso
il Consorzio e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio
nel loro interesse fino alla data dalla quale hanno cessato di farne parte e
per tutte le spese sostenute o impegnate dal Consorzio, eventualmente ancora da
ripartire a tale data.
L’Esclusione di un socio viene decisa
dall’Assemblea dei Soci con una maggioranza pari ai due terzi del numero dei
soci partecipanti al Consorzio.
I soci falliti sono esclusi di diritto.
In caso di trasferimento d’azienda per causa di
morte o per atto tra vivi, l’ingresso del nuovo titolare nel Consorzio è
subordinato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e
svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui
all’art. 4 avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal
fine e attuata sotto forma di “Ufficio”. Le attività per le quali il Consorzio
assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmentequelle aventi per oggetto
gli acquisti, saranno svolte dal Consorzio sia
in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per
conto di uno o alcuni associati secondo che all’operazione siano interssati uno
o più associati e a seguito di
specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all’ufficio.
Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali
obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo
indicato dall’art. 2615 del Codice Civile.
Comunque nessuna operazione che comporti
l’assunzione di respomsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal
Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non
abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione
stessa e alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata
cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamanto
Interno, circa l’adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che
essi assumono verso il Consorzio.
Sono organi del Consorzio:
a)
l’Assemblea Generale dei Consorziati;
b)
l’Assemblea di Area dei consorziati;
c)
il Consiglio di Amministrazione;
d)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e)
Il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea Generale dei Consorziati è costituita
dai legali rappresentanti o dai delegati delle aziende o Enti consorziati
iscritte da almeno un mese nel libro dei soci.
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta
l’universalità dei consorziati e le sue deliberazioni prse in conformità alla
legge e al presente statuto obbligano tutti i consorziati.
Essa elegge i componenti del Consiglio di
Amministrazione e ne dispone la revoca del mandato, emana le direttive per il
funzionamento del Consorzio e per l’attuazione degli scopi consortili, discute
ed approva il bilancio d’esercizio, autorizza il Consiglio di Amministrazione
ad assumere personale dipendente, elegge i membri del Collegio dei Probiviri,
delibera su ogni altro argomento riservatole dalla legge.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio
almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio
consortile.
Può essere convocata nel corso dell’esercizio ogni
volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o a termini di
legge o di statuto e quando ne sia
fatta richiesta scritta da un numero di consorziati non inferiore ad un quinto
degli aventi diritto di voto.
In tutti i casi l’Assemblea deve essere convocata
senza indugio e comunque entro quindici
giorni da quando ne sia pervenuta richiesta.
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per
la trattazione delle materie di sua competenza a norma dell’art. 2365 del
Codice Civile.
La convocazione dell’Assemblea sia ordinaria che
straordinaria è fatta a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano con firma
ricevuta, o lettera fac-simile e l’invito dovrà contenere l’ordine del luogo,
del giorno e l’indicazione della data e
dell’ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si
svolgerà la riunione.
La seconda convocazione potrà essere fissata nello
stesso giorno ed ora successiva.
L’avviso di convocazione deve essere spedito 8
giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza la convocazione è valida qualora
l’avviso à stato inoltrato almeno 24 ore prima.
L’Assemblea è validamente costituita, anche senza
convocazione, qualora siano presenti tutti i consorziati.
L’Assemblea elegge ogni volta il Presidente il
quale nomina il Segretario.
Ogni consorziato può delegare un altro per
rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell’Assemblea
Ordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è
necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei
consorziati.
L’Assemblea Ordinaria in seconda convocazione
delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le votazioni sono fatte nelle forme deliberate
dalla assemblea stessa salvo lo scrutinio segreto obbligatorio per le elezioni
di cariche.
Le deliberazioni saranno raccolte in verbali e
trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario e
messi a disposizione dei consorziati per visione.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal
Presidente a seguito di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche del contratto
di consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è
demandato alla sua competenza per legge o per contratto.
Può validamente deliberare in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati con
diritto di voto e, in seconda convocazione, la metà.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di
almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.
In ordine alle diverse esigenze territoriali,
l’Assemblea del Consorzio può individuare aree turisticamente omogenee della
provincia. Per ogni area omogenea verrà
istituita un’Assemblea Sezionale cui parteciperanno i soci con insediamento
turistico nell’Area individuata. All’Assemblea Sezionale devono partecipare: i
Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci.
All’Assemblea di Area vengono delegate le seguenti
funzioni:
-
discutere e deliberare sugli argomenti di specifico
interesse adottando i provvedimenti ritenuti necessari a perseguire gli
obiettivi consortili;
-
eleggere, per quota parte, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
-
esprimere indicazioni di carattere generale in
ordine alla conduzione del Consorzio nella sua interezza.
L’Assemblea di area, tramite i rappresentanti
nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, potrà assumere iniziative autonome
rispetto a quelle del Consorzio purché
non in antitesi con la politica generale. Pertanto, tali iniziative, prima di
essere poste in essere, dovranno ricevere il parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione.
Le
modalità operative di funzionamento dell’organo saranno le stesse
dell’Assemblea Generale dei consorziati.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a
undici membri, anche non consorziati, eletti dalla Assemblea su indicazione
delle Assemblee di Area.
Esso elegge nel proprio seno un Presidente ed un
Vice Presidente. Il Consiglio dura in carica un triennio ed i membri sono
rieleggibili.
I componenti sono dispensati dal prestare cauzione
ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio dei compiti
affidati.
L’Assemblea dei consorziati può deliberare sulla
corresponsione di compensi o gettoni di presenza.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal
Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni due mesi e le assemblee
sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Il Consiglio deve, inoltre, essere convocato dal Presidente su richiesta di
almeno un terzo dei consiglieri, entro dieci giorni dal ricevimento della
domanda. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano con
firma per ricevuta, o lettera fac-simile, con preavviso di almeno sei giorni, e
l’invito dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della
data e dell’ora stabilita. In caso di urgenza la convocazione è valida qualora
l’avviso è staot inoltrato almeno ventiquattro ore prima.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
possono partecipare, senza diritto di voto, i consorziati che ne facciano
richiesta.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in
caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente o componente all’uopo
designato dalla Assemblea del Consiglio stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti. Non è ammessa delega.
Il consigliere che non partecipa a tre assemblee
consiliari consecutive senza giustificato motivo decade dalla carica.
Il consigliere che subentra dura in carica fino al
termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
Art 19 Poteri del C.d.A.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più
ampi poteri per l agestione del consorzio nei limiti stabiliti dalla Assemblea
dei consorziati.
In particolare esso:
-
redige il bilancio;
-
compila il regolamento;
-
decide sull’assunzione e sulla distribuzione dei
lavori ai consorziati;
-
conferisce incarichi e procure anche a non soci;
-
convoca l’assemblea generale dei consorziati;
-
nomina il Direttore;
-
compie tuti gli atti non riservati per legge o
statuo alla Assemblea Generale dei consorziati.
La firma e la rappresentanza legale del Consorzio
nei confronti di terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di
Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente.
Il Presidente può nominare avvocati e procuratori
per singoli atti o gruppi di atti.
Il Presidente convoca il Consiglio di
Amministrazione.
L’esecuzione delle deliberazioni degli organi
sociali e la direzione del consorzio, ma non la rappresentanza, possono essere
affidati ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio dei Probiviri si compone di un
Presidente e di due membri effettivi eletti dalla Assemblea dei soci fra i non
consorziati, in occasione della prima assemblea.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non
hanno diritto a compenso ma può essere deliberato dalla Assemblea dei
consorziati la corresponsione di gettoni di presenza.
Devono essere rimesse ai probiviri da parte del
Consiglio di Amministrazione le decisioni riguardanti le vertenze relative
all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nello statuto
oppure derivanti da deliberazioni assunte dagli organi del Consorzio sempre
aventi rilevanza nei rapporti all’interno del Consorzio stesso.
Gli Amministratori ed i Soci sono tenuti a dare ai
Probiviri tutte le informazioni loro richieste.
I Probiviri decidono con tempestività quali
amichevoli compositori senza obbligo di sottoporre le loro decisioni alle
formalità di deposito stabilite dal Codice di Procedura Civile.
Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e
sono rimesse per iscritto alle parti in contrasto ed al Consorzio entro 20
giorni dalla loro formulazione.
Alla fine di ogni anno solare il Consiglio di
Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio
consuntivo da presentare all’Assemblea che deve discuterlo e approvarlo entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal
rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al
31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso
dell’esercizio non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma
dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti. In
conformità all’articolo 18, comma 2 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, non
possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere o sotto
qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del
Consorzio.
Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire
rispettando le norme al proposito esistenti.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione
predisporre un bilancio preventivo che individuerà l’attività prevista per
l’anno assunto in considerazione degli impegni economico-finanziari da ciò
derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci.
Le eventuali modifiche al contratto consortile, la
proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza,
dovranno essere deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole
di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati e saranno iscritte
nel Registro delle Imprese a cura del Consiglio di Amministrazione entro 20
giorni dal verificarsi delle modificazioni.
Per l’esecuzione e l’attuazione del contratto
consortile sarà predisposto apposito regolamento interno a cura del Consiglio
di Amministrazione che dovrà essere approvato dall’Assemblea.
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa
riferimento alle norme del Codice
Civile ed alle altre disposizioni in materia.
In caso di controversie tra i consorziati è
competente il Foro di Taranto o altrimenti concordato tra le parti.